Preposti

La formazione è rivolta a tutti i preposti di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza.

 
Il preposto deve frequentare la formazione generale e specifica dei lavoratori, ed una formazione aggiuntiva particolare di 12 ore per tutti i settori della classe di rischio.

In particolare l’art 2 comma e del dlgs 81/08 definisce il preposto come «persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa». 
Come previsto dall’accordo stato regioni 59 del 17 aprile 2025 , la formazione del preposto così definito, deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata almeno con ulteriori 12 ore di formazione specifica in riferimento alle funzioni ricoperte. 

L’aggiornamento dovrà avvenire ogni 2 anni  e avrà una durata minima di 6 ore in relazione ai compiti ricoperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 

Formazione per preposto

Aggiornamento

La formazione dovrà essere aggiornata ogni 5 anni con un modulo formativo di 6 ore.

 
 

Sanzioni

Per la violazione dell’art 37 co 1,7, 9 e 10 il datore di lavoro è punti con l’arresto da 2 a 4 mesi  o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.