Videoconferenza sincrona per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro: arriva la norma

Videoconferenza Sincrona per la formazione in materia sul lavoro: arriva la norma

La conversione in legge del decreto 24/2022 ha introdotto alcune novità in materia di sicurezza sul lavoro. Le modalità di erogazione della formazione obbligatoria sono state ri-definite in relazione alla fine dello stato d’emergenza.

Principalmente, è stata prolungata la possibilità di effettuare la formazione anche a distanza, in videoconferenza, ad eccezione delle attività di addestramento e le prove pratiche, che invece dovranno essere svolte in presenza.

Simone Lochi, Responsabile della Formazione per la Sicurezza sul Lavoro di FORMart, ha cercato di fare chiarezza, affrontando gli aspetti principali di queste novità.

 

Il punto della situazione

 

Come già accaduto per il Dl 146/2021, anche in sede di conversione in legge del dl 24/2022 – c.d. decreto “Riaperture” non sono mancante le sorprese, che questa volta riguardano le modalità di erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Il testo della legge n 52/2022 conversione del citato dl 24/2022, pubblicato nella gazzetta ufficiale serie generale 119 del 23/05/2022 introduce infatti l’art 9 bis «Disciplina della formazione obbligatoria in materia di sicurezza». 

 

Detto articolo stabilisce che «nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’art 37 comma 2 , secondo periodo, del decreto legislativo 09 Aprile 2008, n 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza può essere erogata sia con la modalità in presenza che con la modalità a distanza , attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano un addestramento o una prova pratica , che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza».

 

In sostanza, in attesa dell’accordo Stato – Regioni del 30/06/2022 (che con ogni probabilità vedrà uno slittamento stante all’attuale stato dei lavori) destinato a riordinare la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, introdotto come previsione nel nuovo dettato dell’art. 37 dalla legge 215/2021, viene esplicitamente ammessa la modalità di formazione in videoconferenza sincrona, equiparandola a quella in presenza per la parte afferente ai contenuti teorici. 

 

Si tratta di un passaggio fondamentale che vede l’integrazione di un quadro normativo sin qui estremamente generico e soggetto ad interpretazioni, lacuna resa evidente dall’impiego consentito di questa metodologia didattica durante il periodo di emergenza pandemica.

 

Resta da vedere se l’accordo Stato – Regioni, previsto dall’art 37 attualmente in corso di definizione, introdurrà ulteriori elementi di dettaglio che consentano una definizione ulteriore delle regole di impiego di questa metodologia didattica.

Nel frattempo, a far data dal 24/05/2022 potrà essere utilizzata senza remore, coerentemente alla grande opportunità che costituisce in termini di superamento delle difficoltà logistiche e organizzative nella fruizione della formazione che tante Aziende hanno scontato e consentendo contestualmente una maggiore incisività nella diffusione della cultura della Sicurezza sul lavoro.

 
 

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