FAQ Sicurezza sul lavoro - come funziona la formazione a distanza?

FAQ Sicurezza sul lavoro - come funziona la formazione a distanza?
 
 

È possibile frequentare i corsi di formazione della sicurezza a distanza?

Sì, le aziende possono ottemperare agli obblighi inerenti  ai corsi per la Sicurezza sul Lavoro a distanza anche utilizzando la modalità a distanza, anche per tutti i lavoratori e gli apprendisti attualmente in smart working.

Questa possibilità è contemplata nel
protocollo di intesa rispetto alla sicurezza e agli ambienti di lavoro sottoscritto il 24/04/2020. Coerentemente con i vari DPCM sottoscritti a far data dal 09/03/2020, il protocollo ribadisce invece, al punto 10, che ogni attività di formazione in aula, anche obbligatoria, è sospesa.

 

Anche i neo assunti possono beneficiare dei corsi a distanza?

Sì: nel caso dei lavoratori neo assunti, l’azienda potrebbe ottemperare agli obblighi previsti facendo svolgere al lavoratore la formazione con queste modalità didattiche a distanza (webinar, aule virtuali), caldeggiate dal protocollo stesso.

Fanno eccezione i corsi che prevedono una parte pratica
: ad esempio i corsi per i mulettisti e per addetti all’antincendio per aziende aventi un livello di rischio medio/alto, per cui sarà necessario attendere la fine delle misure di contenimento e la conseguente ripresa della canonica modalità di formazione in presenza.

 

È possibile invece adibire lavoratori neo assunti o oggetto di nomina ai vari ruoli previsti nel SPP (ad esempio: preposti, addetti primo soccorso) alle loro mansioni/funzioni senza alcuna formazione?

Non sussistono precise indicazione nel merito, quindi seguendo la ratio normativa, no.  Nel caso in cui non venga svolta la formazione prevista dall’art 37 del dlgs 81/08 e dai successivi accordi stato-regioni, un lavoratore non potrebbe essere adibito alle mansioni/funzioni che lo espongano ai rischi e che avrebbero dovuto essere oggetto della formazione.

Non potrà ricoprire inoltre funzioni per cui è stato nominato: ad esempio, un addetto alla conduzione dei carrelli non potrà condurre i carrelli se non ha svolto la formazione base.

 

Cosa succede nel caso in cui non venga completato l’aggiornamento professionale e/o abilitante entro i termini previsti per i ruoli/funzioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, considerata l’attuale sospensione della formazione in presenza?

Il mancato svolgimento dell’aggiornamento non determina l’impossibilità allo svolgimento della propria funzione: in altre parole, un addetto all’antincendio o al primo soccorso può continuare ad intervenire in caso di necessità. Un carrellista può continuare a esercitare il proprio lavoro.  

Questo è quanto previsto dal protocollo di intesa sottoscritto dalle parte sociali e rappresentati dei datori di lavoro in data 24 Aprile 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute e del Ministro dell’Economia.  

L’aggiornamento dovrà essere completato non appena possibile
, una volta cessate le misure restrittive per evitare il contagio da Coronavirus.