In Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il nuovo decreto 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”.
La normativa è seguita dalla circolare 15742 del 16/10/2021 di chiarimento dei vigili del fuoco che aiuta a comprendere i passaggi fondamentali del decreto in questione.
Le nuove norme introducono alcune novità in materia di sicurezza antincendio. Tra queste, alcuni cambiamenti riguardano la formazione obbligatoria per gli addetti al servizio antincendio.
I percorsi formativi basati sulla precedente norma sono strutturati in moduli differenti: ogni corso si conforma al livello di rischio degli ambienti lavorativi a cui si riferisce. La logica del nuovo decreto è la stessa. A cambiare è la nomenclatura dei livelli di rischio e, con essa, la struttura di ogni singolo percorso formativo.
I livelli di rischio basso, medio ed alto vengono rinominati in livelli 1, 2 e 3. Mentre resta immutata la durata dei singoli corsi:
La novità più rilevante, riguardo la struttura dei nuovi percorsi formativi, è l’obbligo di effettuare prove pratiche per ogni livello:
Cambia anche la cadenza di aggiornamento formativo.
Come recita l’art.5 del decreto, “Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III”.
Quindi, dai 3 anni, previsti dalla norma precedente, si passa ad uno scadenzario di durata 5 anni.
Il decreto e la conseguente norma entrano in vigore il 4 ottobre 2022, un anno dopo la loro pubblicazione. Tutte le attività prenotate fino ad allora si svolgeranno secondo la precedente normativa. Coloro che hanno scadenze entro quella data dovranno effettuare l’aggiornamento secondo le tempistiche della precedente normativa.