Le novità in materia di sicurezza: il d.l. 146/2021 e la legge 215/2021

Le novità in materia di sicurezza: il d.l. 146/2021 e la legge 215/2021
 

Negli ultimi mesi del 2021 sono state introdotte alcune importanti novità in materia di sicurezza. Sono stati compiuti sostanzialmente 2 passi normativi.

Con il decreto di ottobre 146/2021 sono state potenziate le attività di vigilanza ed è stato rivisto l’istituto della sospensione delle attività imprenditoriali. A dicembre, in sede di conversione in Legge 215/2021 del citato decreto, sono state confermate e ampliate le precedenti disposizioni con l’introduzione di importanti novità in materia di formazione.


COSA PREVEDE LA LEGGE: LE NOVITÀ

 

Obbligo di individuazione del preposto

La legge 215/2021 introduce un nuovo obbligo in capo al datore di lavoro e al dirigente, con previsione di sanzione penale in caso di inosservanza, che ora con l’introduzione della lettera b-bis nell’art 18 devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza previste dall’articolo 19. In sostanza, i datori di lavoro e/o i dirigenti devono ora indentificare il preposto in modo chiaro, con qualunque mezzo idoneo allo scopo (ad esempio: formale nomina o incarico). 

 

Obbligo di individuare il preposto negli appalti

Viene modificato l’art 26 con l’inserimento di un comma 8 – bis, che prevede in capo ai datori di lavoro appaltatori e subappaltatori nell’ambito delle attività in regime di appalto e sub appalto l’obbligo di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

 

Rivisitazione dei compiti del preposto

Con la modifica del c. 1 dell’art 19 viene definita una nuova regolamentazione dei compiti del preposto che nell’ambito delle sue funzioni di sovrintendente sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza.

Il preposto ora dovrà intervenire per modificare eventuali comportamenti non conformi fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Qualora persista l’inosservanza, dovrà interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Analogo dettato si ha anche in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro , rilevato il quale il preposto dovrà interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate. 

 

La formazione per i datori di lavoro

L’art. 37 c 2 viene integrato con la previsione di un nuovo accordo Stato-Regioni. L’accordo dovrà disciplinare, entro il 30 giugno 2022, la durata e i contenuti minimi della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza a carico del datore di lavoro, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori.

 

Le tempistiche di aggiornamento dei preposti passano da 5 a 2 anni

Come recita anche il comma 7:
Il datore di lavoro (inserito ex novo), i dirigenti e i preposti riceveranno una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro: le caratteristiche di questa formazione saranno anch’esse definite dall’accordo Stato Regioni previsto entro il 30 giugno 2022.

Inoltre vengono ridefinite le modalità di formazione e l’aggiornamento dei preposti dal c. 7-ter: le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale.

Quindi, cambia la cadenza dell’aggiornamento, che dovrà avvenire ogni 2 anni, e in generale le modalità formative, che dovranno essere esclusivamente in presenza, eliminando di fatto la possibilità sin qui prevista di svolgere almeno una parte del percorso formativo in modalità e – learning.

 

Viene introdotta la necessità dell’evidenza dell’addestramento svolto

Anche il comma 5 dell’art. 37 subisce un’integrazione, con la previsione di una puntuale definizione dell’addestramento. Esso oggi consiste in una prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi (anche DPI). Nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, esso consiste nella esercitazione applicata. 

Inoltre, secondo il c.5, tutte le prove di addestramento effettuate dovranno essere tracciate in apposito registro anche informatizzato. 

Il mancato addestramento verrà rilevato anche in caso di mancata effettuazione della esercitazione applicata, mentre, in mancanza del registro, potrà essere comminato un provvedimento di disposizione.

 

Le novità per l’attività di vigilanza

Viene modificato anche l’art.13   riguardante la vigilanza: verranno estesi i poteri di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, propri di Asl, anche all’Ispettorato Nazionale del lavoro.

Inoltre il dl 146/2021 (confermato dalla L 215/2021) introduce sostanziali variazioni all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale (art 14 dlgs 81/08). 

Il provvedimento dovrà (e non più potrà, viene dunque meno la discrezionalità degli ispettori) essere adottato da INL e ASL (c 8) in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro (e non più reiterate). La sospensione riguarda la parte dell’attività imprenditoriale o l’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni. Le fattispecie per cui ad oggi scatterà la sospensione sono svariate.

Gli ispettori dovranno far scattare la sospensione nel caso di:

  • accertata presenza di lavoratori “in nero” per una percentuale superiore al 10 % (la dicitura precedente riportava il 20%);
  • mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR );
  • mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione nonché nomina dell’Rspp;
  • mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;
  • mancata elaborazione del Piano Operativo di sicurezza (POS);
  • mancata formazione e addestramento rispetto alle attrezzature di lavoro, dpi di terza categoria, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi, formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi.  
 

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