Lavorare nel settore funebre: quali contratti e quali requisiti per operatori e imprese

 
 

Quali titoli occorre possedere per lavorare in un’impresa funebre? E in che modo le aziende possono impiegarli rispettando le normative vigenti? Risolviamo i due dubbi più frequenti del lavoro nel settore funebre con il nostro docente Simone Finelli. 

Quali sono i requisiti per lavorare nelle pompe funebri?
«Di base, non sono previsti requisiti particolari. Per lavorare come operatore funebre occorre iscriversi a un corso di formazione da 24 ore, frequentare almeno il 90% delle ore di lezione e superare il test finale. Per lavorare come addetto agli affari dell’impresa funebre o come titolare è necessario frequentare un corso specialistico di 16 ore e sostenere un esame per ottenere l’abilitazione».  

È possibile per un operatore funebre lavorare con un contratto di lavoro a chiamata? O meglio, in che condizioni le aziende possono proporre un contratto di lavoro intermittente?
«Questa domanda mi viene rivolta molto spesso sia dai titolari, sia dalle persone che cercano impiego in questo settore. Sì, è possibile, ma secondo le normative attuali queste tipologie contrattuali possono essere utilizzate solo in situazioni occasionali o in caso di attività lavorative non programmabili e non sostenibili dal personale già in servizio. Occorre ricordare che l’impresa funebre, di norma, deve disporre in maniera continuativa di personale effettivo fin dal momento della domanda di svolgimento dell’attività. Successivamente spetta ai Comuni vigilare che i requisiti delle imprese vengano mantenuti nel tempo».


Scendendo più nel particolare, cosa dice il contratto nazionale di lavoro a proposito del lavoro a chiamata?
«Il contratto nazionale del lavoro per le imprese del settore associate a ASNAF&AS, citato anche dalla regione, delimita la possibilità di ricorrere a contratti di lavoro intermittente o a chiamata nel settore funebre solo in casi di occasionalità o straordinarietà. Questo punto viene spesso mal interpretato: tutto nasce dalla connotazione di discontinuità che viene attribuita a questo lavoro, situazione tipica delle piccole agenzie o delle imprese funebri che hanno intrapreso da poco l’attività. I limiti previsti vanno rispettati: altrimenti è prevista per le imprese una sanzione, ovvero la trasformazione del rapporto di lavoro da occasionale a tempo pieno e indeterminato». 

In quali situazioni non può essere applicato il lavoro intermittente?
«Recentemente, l’Ispettorato nazionale del lavoro nella circolazione 49 del 15 marzo 2018 ha vietato il ricorso al lavoro intermittente ai datori di lavoro che non hanno effettuato l’opportuna valutazione dei rischi. Anche in questo caso, è prevista la conversione del contratto a chiamata in contratto a tempo pieno e indeterminato. Questa sanzione deve essere letta non solo nell’ottica della prevenzione degli infortuni ma anche nell’uso adeguato del lavoro flessibile».

 
 

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