Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

 

L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è un contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato al conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale e del diploma istruzione e formazione professionale.

 

Destinatari

Giovani tra i 15 e i 25 anni in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado. La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a:

  • 3 anni per il conseguimento della qualifica
  • professionale;
  • 1 anno per il conseguimento del diploma di
  • istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso
  • della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito
  • dell'indirizzo professionale corrispondente.
  • 4 anni per il conseguimento del diploma di
  • istruzione e formazione professionale
 

Obblighi formativi

La durata annua della formazione è di 1000 ore, ripartita in:

  • formazione esterna: 500 ore per il I, II e III anno, 400 ore per il IV anno;
  • formazione interna: 500 ore per il I, II e III anno, 600 ore per il IV anno.

Le azioni rese disponibili agli apprendisti finalizzate alla progettazione, accompagnamento, tutoraggio e valutazione dei percorsi individuali sono finanziate attraverso assegni formativi (voucher).

 

Vantaggi per le aziende che assumono

Il lavoratore può (ma non “deve”) essere retribuito fino a due livelli inferiori a quello che dovrà conseguire (in genere, la contrattazione collettiva prevede un passaggio intermedio durante il percorso formativo) o, in alternativa, in percentuale “a salire” rispetto al livello finale, secondo le tempistiche dettate dal CCNL.

Ben inteso che la retribuzione non è indice dell’esistenza  del rapporto di apprendistato: l’elemento essenziale  risulta essere invece il piano formativo.

La contribuzione è “propria” e non ridotta,
come ebbe a sostenere il Min. del Lavoro già dal 2008 con la circolare n. 5 del 30 gennaio al cui orientamento l’INPS si adeguò velocemente. Di conseguenza, le percentuali dell’1,5% del primo anno, del 3% del secondo anno e del 10% a partire dal terzo per le aziende con un organico fino a nove dipendenti al momento dell’assunzione (sulle modalità di calcolo vale ancora quanto l’Istituto affermò con la circolare n. 22/2007) e quella del 10% per tutta la durata del periodo formativo per le imprese  che occupano più di nove lavoratori, non sono soggette ai controlli usuali determinati da sgravi contributivi o incentivi di natura economica (art 1, comma 1175 e art. 31  del D.L.vo n. 150/2015), previsti da altre norme.

La contribuzione del 10% continua per dodici mesi
successivi al “consolidamento” del rapporto al termine del periodo formativo, mentre, per le assunzioni che intervengono nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022, viene meno la particolare agevolazione contributiva già prevista dal comma 106 dell’art. 1 della legge n. 205/2017;

 

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