L'RSPP datore di lavoro: il punto sulla formazione

L'RSPP datore di lavoro: il punto sulla formazione
 

La sospensione dell’attività lavorativa è un rischio che nessuna azienda può permettersi di correre. Con le novità introdotte dalla Legge 215/2021 sarà sempre più compito di ogni RSPP evitare sviste e imprecisioni che possono costar caro al momento di una visita ispettiva.

Quali sono le sanzioni previste dalla nuova legge e dalla precedente normativa? Quali circostanze possono portare al rischio di ricevere uno stop da parte dell’Ispettorato del Lavoro?

Facciamo il punto della situazione con il contributo di Simone Lochi, Responsabile alla Formazione per la Sicurezza sul Lavoro di FORMart.

 

Lo scenario normativo

 

Com’è noto, l’art 34 del dlgs 81/08 consente al datore di lavoro di assumere direttamente la funzione di Rspp, salvo che nelle fattispecie riportate dall’art 31 c.6, ossia: aziende industriali a rischio incidente rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende che si occupano di smaltimento rifiuti radioattivi, aziende che si occupano di deposito e fabbricazione esplosivi, munizioni e polveri; aziende industriali con oltre 200 lavoratori; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, strutture di ricovero pubbliche o private con oltre 50 lavoratori.

I commi 2 e 3 del citato articolo precisano che per esercitare la funzione il datore di lavoro deve svolgere adeguata formazione e aggiornamenti quinquennali, di durata e contenuti commisurati alla natura dei rischi presenti in azienda. Tutti questi aspetti sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni 223 del 21/12/2011.

L’ accordo fissa in 48 ore la formazione per gli Rspp di aziende classificate a rischio alto, 32 ore per le aziende a rischio medio e 16 ore per le aziende a rischio basso. Anche in merito agli aggiornamenti quinquennali le ore di formazione risultano modulate in base al livello di rischio e sono rispettivamente 14,10 e 6 ore. L’accordo precisa inoltre che le ore di aggiornamento dovrebbero essere distribuite in via preferenziale nell’arco del quinquennio. 

 

Le sanzioni previste

In merito al quadro sanzionatorio, occorre innanzitutto precisare che la formazione e il relativo aggiornamento, secondo la ratio prevista nella norma, sono requisiti fondamentali per l’esercizio della funzione e per il suo mantenimento. Inoltre, in caso di mancato adempimento rispetto allo svolgimento di una adeguata formazione, il datore di lavoro rischia l’arresto da 3 a 6 mesi o una ammenda tra i 3071,27 e i 7862,44 euro.

In merito al mancato aggiornamento entro le  tempistiche previste invece, va segnalato che l’accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art 34 comma 2 e art 37 comma 2 del dlgs 81/08» (ossia gli accordi stato regioni sulla formazione e aggiornamento dell’Rspp datore di lavoro e sulla formazione e aggiornamento dei Lavoratori, Dirigenti e Preposti) rispetto alla decorrenza degli aggiornamenti degli Rspp e Aspp , introduce il principio secondo cui questi perdano “l’operatività” (pur mantenendo i requisiti) in caso di mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento nei tempi previsti, impattando in tal modo sul regolare svolgimento dei compiti previsti fino allo svolgimento della formazione in riferimento al quinquennio trascorso.

È plausibile per analogia di funzione che tale principio sia estensibile anche agli Rspp Datori di lavoro. 

 

Le novità della Legge 215/2021

Venendo infine al più recente periodo, è opportuno segnalare alcune delle ultime modifiche introdotte dal DL 146/2021 (convertito nella legge 215/2021 che ne ha confermato le previsioni) che potrebbero rendere più delicato il quadro dei compiti per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione. 

Le novità introdotte nell’ultima parte dello scorso anno prevedono un ampliamento dell’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale , che secondo il nuovo dettato dell’art 14 del dlgs 81/08 deve oggi  essere adottata da parte del personale ispettivo qualora si riscontri all’atto dell’accesso in Azienda che « il 10 % dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza comunicazione preventiva di  instaurazione del rapporto di lavoro (…. ) ovvero in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro di cui all’Allegato 1».

Il provvedimento di sospensione riguarda la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o l’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni (circostanza non imputabile ai lavoratori stessi che pertanto durante il periodo di sospensione dovranno essere retribuiti regolarmente).

La circolare dell’INL n 3/2021 precisa che rientrano nelle gravi violazioni citate diverse fattispecie, tra le quali:

  • la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (il DVR, che deve avere data certa)
  • la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;
  • mancata formazione e addestramento dei lavoratori (con particolare riferimento alla movimentazione manuale dei carichi, all’utilizzo delle attrezzature di lavoro, utilizzo di dpi di III categoria e dispositivi di protezione dell’udito, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e lavoratori addetti al montaggio, smontaggio,trasformazione,ponteggi);
  • la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e mancata nomina del relativo responsabile.
 

A queste, per completezza, si aggiungono ulteriori fattispecie quali:

  • mancata elaborazione del POS (piano operativo di sicurezza);
  • mancata fornitura di dpi anticaduta; 
  • mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • mancata applicazione delle armature di sostegno, lavori in prossimità di linee elettriche e presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee alla protezione dei lavoratori dai rischi;
  • mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti;
  • omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza /segnalazione/controllo.  
 

Stante il quadro delineato, assume dunque particolare rilevanza lo svolgimento di una adeguata formazione da parte del datore di lavoro che eserciti la funzione di Rspp, vuoi per la necessaria acquisizione di competenze per l’esercizio della funzione in un contesto sempre più complesso, vuoi per l’attenzione particolare posta sulla elaborazione del dvr e la costituzione del servizio di prevenzione e protezione da parte del legislatore. Nondimeno il costante aggiornamento da parte degli Rspp ha un connotato di sempre maggiore importanza sia a fronte di una norma soggetta a cambiamenti sempre più stringenti e frequenti che se non adeguatamente padroneggiati possono avere impatti tanto rilevanti sulle realtà produttiva, sia a fronte dell’esercizio “in continuità” della funzione che potrebbe rilevarsi aspetto estremamente delicato.

 
 

Contattaci per avere maggiori informazioni sui corsi di formazione e aggiornamento sicurezza lavoratori

 
(*)
 
(*)
 
(*)
 
 
 
(*)
 
 
 
(*)