Cronotachigrafi e formazione: il punto della situazione

 
 

Sono trascorsi oltre due mesi dalla pubblicazione della circolare 2720 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per fare chiarezza sulla formazione a riguardo dell’utilizzo del cronotachigrafo. Per le imprese operanti nei trasporti o con all’interno un numero cospicuo di conducenti di automezzi, l’introduzione della normativa costituisce un punto di svolta. Perché per la prima volta, grazie anche al precedente decreto del 12 Dicembre 2016, vengono adeguatamente definiti e precisati gli standard della formazione per il corretto impiego dello strumento che registra i tempi di percorrenza e riposo degli autotrasportatori. All’interno del settore, però, si respira ancora un’aria di incertezza. Proviamo a fare ordine e capire perché costituisce una novità fondamentale per le aziende.

OBBLIGATORIETÀ SÌ, OBBLIGATORIETÀ NO – Il decreto, come ribadito nella circolare di febbraio, non impone l’obbligatorietà per le aziende dell’avvio di percorsi di formazione per i propri autotrasportatori. Tuttavia, all’interno del testo si specifica che il corretto adempimento degli obblighi di formazione a carico delle imprese può essere valutato come “circostanza esimente della responsabilità delle imprese stesse ai fini dell’applicazione delle sanzioni del codice della strada”.

In parole più semplici, l’introduzione della normativa servirà dunque a tutelare le imprese che faranno effettuare i corsi di formazione ai propri dipendenti. Al contrario, nei casi accertati di inosservanza delle norme sui tempi di guida e riposo, saranno le stesse imprese a dover rispondere delle sanzioni e delle proprie responsabilità. Tra i doveri a carico delle aziende, oltre alla garanzia di formazione e istruzione, sono previsti i controlli periodici da effettuare sul corretto utilizzo da parte dei conducenti dei tachigrafi digitali o analogici.

LE FIGURE COINVOLTE – Meno soggetta a interpretazione è la lista delle figure professionali interessate. La formazione è prevista per tutti i conducenti con o senza vincolo di subordinazione, per l’autotrasporto di merci e persone, per conto proprio o per conto di terzi. Nel testo si specifica che “si tratta di tutti i soggetti che svolgono attività di guida di veicoli per i quali è previsto l'obbligo di installazione del tachigrafo, ivi compresi coloro che non sono legati all'impresa per la quale svolgono la propria attività da un vincolo di subordinazione (ad esempio i titolari di imprese monoveicolari, i soci dell'impresa, gli associati in partecipazione, i collaboratori familiari ecc.)”.

COME SARÀ ORGANIZZATA LA FORMAZIONE –  Corsi di 8 ore con frequenza obbligatoria al 100%, condotti da istruttori di autoscuola o da docenti precedentemente autorizzati per la docenza in corsi per la Carta di Qualificazione del Conducente (CDQ), per un massimo di 40 partecipanti. La grande conquista della normativa diffusa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti consiste nell’individuazione di standard formativi e di modalità attraverso cui formare e istruire adeguatamente gli autotrasportatori. Dieci i contenuti portanti del nuovo piano formativo, che saranno raggruppabili in moduli a discrezione dei soggetti erogatori del corso. Tra questi, anche le società di formazione come FORMart.

 
ARGOMENTI DELLA FORMAZIONE
1
Evoluzione della normativa dal Regolamento (CEE) n. 1463/70 al Regolamento (UE) n. 165/2014. Brevi cenni delle normative che hanno regolato e che regolamentano l'uso del tachigrafo e ne disciplinano le caratteristiche costruttive con particolare attenzione ai più recenti Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 164/15. Obbligo dell'uso del tachigrafo. Esenzioni.
2
Brevi cenni sul Regolamento (CE) n. 561/06. Disciplina dei tempi di guida e di riposo - Esenzioni - Certificazioni - Deroghe.
3
Evoluzione tecnologica: dall'analogico al digitale. Descrizione delle tipologie meccaniche degli strumenti di registrazione. Avvento del tachigrafo digitale.
4
Uso del tachigrafo analogico. Descrizione dell'apparecchio e del foglio di registrazione (disco) e loro corretto uso.
5
Uso del tachigrafo digitale. Modelli, tipologie e descrizione della struttura dell'impianto del tachigrafo digitale.
6
Le carte tachigrafiche: descrizione dei vari tipi di carte e loro corretto uso.
7
Caratteristiche e funzionalità del tachigrafo digitale.
8
Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi del tachigrafo digitale.
9
Attività con simulatore di casi reali con strumenti adeguati per la pratica delle competenze acquisite.
10
Responsabilità amministrativa e penale a carico dei soggetti che circolano o mettono in circolazione veicoli sprovvisti di tachigrafo ovvero con tachigrafo manomesso o non funzionante.
 

LA “VECCHIA” FORMAZIONE NON VALE PIÙ -  I corsi di formazione sull’utilizzo del cronotachigrafo effettuati prima dell’emanazione del Decreto non saranno più validi, poiché “erogati in difformità delle procedure e delle garanzie previste dal decreto.” I corsi organizzati dal 2017 avranno invece una validità di cinque anni.